La Consulta su Cospito: è illegittimo non riconoscere le attenuanti
La decisione in favore della questione posta dal legale dell’anarchico
Roma, 18 apr. (askanews) – Nella camera di consiglio odierna la Corte ha esaminato la questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’assise d’appello di Torino sull’articolo 69, quarto comma, codice penale. In continuità con i suoi numerosi e conformi precedenti sulla disposizione censurata, la Corte ha ritenuto tale norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell’ergastolo. Secondo la Corte, il carattere fisso della pena dell’ergastolo esige che il giudice possa operare l’ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto dai primi tre commi dello stesso art. 69. Conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell’ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva. È quanto rende noto l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale, in attesa del deposito della sentenza. La questione di costituzionalità era stata posta dal legale di Alfredo Cospito, Flavio Rossi Albertini, di fronte alla corte d’Appello di Torino.