Balneari, Corte Ue: le autorità locali devono applicare le norme europee

Balneari, Corte Ue: le autorità locali devono applicare le norme europee

Caso Ginosa, concessioni non andavano rinnovate in automatico

Roma, 20 apr. (askanews) – Con una sentenza su un rinvio pregiudiziale richiesta dal Tar della Puglia e riguardante un caso relativo al comune di Ginosa (Taranto), la Corte europea di Giustizia ha confermato oggi a Lussemburgo che le concessioni demaniali agli stabilimenti balneari non possono essere rinnovate automaticamente, ma devono essere messe a gara periodicamente con una procedura di selezione imparziale e trasparente. E, soprattutto, la Corte e ha precisato che i giudici nazionali e le autorità amministrative sono tenuti ad applicare le norme dell’Ue, disapplicando le disposizioni di diritto nazionale che non sono conformi al diritto comunitario.

La sentenza riguarda una causa (C-348/22) in cui erano coinvolte l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana e il Comune di Ginosa, in provincia di Taranto. Il rinvio pregiudiziale portava sull’interpretazione della normativa nazionale che prevede la proroga automatica delle concessioni balneari, e in particolare la validità, il carattere vincolante e l’effetto diretto della direttiva 2006/123/Ce, relativa ai servizi nel mercato interno (meglio nota come “Direttiva Bolkestein”).

Secondo la direttiva, per concedere concessioni di occupazione del demanio pubblico marittimo, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione, con messa a gara tra i potenziali candidati, quando il numero di autorizzazioni disponibili è limitato a causa della scarsità delle risorse naturali. Inoltre, la concessione deve essere di durata limitata e non soggetta alla procedura di rinnovo automatico.

Sebbene la direttiva sia stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano, una legge nazionale del 2018 ha indicato che le concessioni in corso saranno prorogate fino al 31 dicembre 2033, con la motivazione secondo cui occorre disporre del tempo necessario per la realizzazione di tutte le operazioni indispensabili alla riforma del regime di concessione.

Conformemente a questa legge nazionale, il Comune di Ginosa ha prorogato, con delibera del 24 dicembre 2020, le concessioni di occupazione del demanio marittimo nel suo territorio. Ma la decisione è stata contestata dall’Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato (Agcom), che l’ha ritenuta contraria ai principi Ue della concorrenza e della libertà di stabilimento. L’Agcom ha perciò notificato al comune di Ginosa un parere motivato, ricordandogli l’esigenza di una procedura preliminare di appalto pubblico e rilevando che le disposizioni nazionali che prorogano automaticamente le concessioni devono restare inapplicate.

Poiché il comune di Ginosa non si è conformato a questo parere motivato, l’Agcom ha presentato al Tribunale amministrativo regionale della Puglia un ricorso diretto all’annullamento della decisione sulla proroga delle concessioni.

Il Tar della Puglia ha posto a questo punto alla Corte europea di Giustizia diverse questioni pregiudiziali, volte a verificare il campo di applicazione della direttiva, la sua validità, la sua natura e gli effetti della sua applicazione. In particolare, pur ritenendo le disposizioni nazionali incompatibili con la direttiva Bolkestein, il Tar ha notificato i suoi dubbi sul suo carattere auto esecutivo, che avrebbe l’effetto di disapplicare le norme della legislazione nazionale contrarie alla direttiva stessa. Un altro dubbio espresso riguardava poi la validità della decisione a maggioranza qualificata in Consiglio Ue (e non all’unanimità), con cui la normativa era stata adottata nel 2006. Con la sua sentenza di oggi la Corte Ue precisa, in primo luogo, che la direttiva Bolkestein si applica a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo, a prescindere dal fatto che presentino un interesse transfrontaliero o che riguardino situazioni confinate all’interno di un solo Stato membro.

In secondo luogo, dalla valutazione della Corte non è emerso alcun elemento che possa inficiare la validità della direttiva, il cui obiettivo è di agevolare la libera circolazione e l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi. Pertanto, la Corte conferma che il Consiglio Ue ha correttamente adottato la direttiva a maggioranza qualificata, conformemente alle disposizioni del Trattato Ue.

In terzo luogo, la sentenza afferma che l’obbligo per gli Stati membri di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, e il divieto di rinnovare automaticamente le concessioni sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso dalla direttiva, e producono quindi degli effetti diretti. I giudici nazionali e le autorità amministrative, comprese quelle comunali, sono tenuti quindi ad applicare le norme pertinenti della direttiva, e a disapplicare le norme di diritto nazionale non conformi, conclude la Corte europea di Giustizia. Loc

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