Consulta: disciplina trattenimenti Cpr non rispetta riserva legge

Consulta: disciplina trattenimenti Cpr non rispetta riserva legge

Roma, 3 lug. (askanews) – La la disciplina vigente in materia di trattenimento dei migranti nei Centri di permanenza per rimpatri non rispetta la riserva di legge in materia di libertà personale ma spetta al legislatore integrarla. Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza numero 96, depositata oggi.

La Corte costituzionale – spiega una nota – ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo numero 286 del 1998, sollevate in riferimento sia agli articoli 13, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sia agli articoli 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, della Costituzione. Le questioni erano state rimesse dal Giudice di pace di Roma, chiamato a convalidare provvedimenti di trattenimento di stranieri in un centro di permanenza per i rimpatri (Cpr). Il rimettente aveva denunciato che il trattenimento si svolge secondo modalità e procedimenti non disciplinati da una normativa di rango primario, in violazione della riserva assoluta di legge prevista dall’articolo 13, secondo comma, della Costituzione; aveva inoltre lamentato l’omessa previsione di standard minimi di tutela giurisdizionale, con disparità di trattamento rispetto ai detenuti in carcere, che usufruiscono delle garanzie dell’ordinamento penitenziario.

La Corte ha riaffermato che il trattenimento nei CPR implica un “assoggettamento fisico all’altrui potere”, incidente sulla libertà personale. La sentenza ha quindi ritenuto sussistente il vulnus denunciato con riguardo alla riserva assoluta di legge, in quanto la disposizione censurata reca una normativa del tutto inidonea a definire, con sufficiente precisione, quali siano i “modi” della restrizione, ovvero quali siano i diritti delle persone trattenute nel periodo – che potrebbe anche essere non breve – in cui sono private della libertà personale, disciplina rimessa, quasi per intero, a norme regolamentari e a provvedimenti amministrativi discrezionali. (Segue)

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