
Vino, Tribunale Ue: no a registrazione del marchio “Nero Champagne”
Milano, 29 giu. (askanews) – Nei giorni scorsi il Tribunale dell’Unione Europea ha stabilito che il marchio denominativo “Nero Champagne” non può essere registrato come marchio dell’Unione europea per il vino, anche nel caso che il prodotto rispetti il Disciplinare della Dop Champagne. Il caso nasce da una domanda di registrazione del marchio presentata nel 2019 dalla società italiana Nero Lifestyle. Il Comité interprofessionnel du vin de Champagne e l’Institut national de l’origine et de la qualité (Inao) si sono opposti, sostenendo che il marchio sfrutterebbe indebitamente la reputazione della Dop “Champagne” e rischierebbe di indurre in errore il pubblico.
Al termine di una complessa vicenda che ha visto sentenze, opposizioni e ricorsi, il Tribunale ha concluso che la registrazione di marchi contenenti una Dop deve essere rifiutata se tali marchi traggono indebito vantaggio dalla reputazione della Dop o rischiano di ingannare i consumatori. Ha inoltre chiarito che ciò vale anche quando il marchio è richiesto per prodotti conformi al Disciplinare della Dop e/o per servizi collegati. La sentenza respinge quindi la cosiddetta “teoria della limitazione “sostenuta dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo), secondo cui un marchio che include o richiama una Dop è accettabile purché i prodotti coperti rispettino il Disciplinare della Dop o siano servizi correlati.
Il Tribunale ha inoltre osservato che il termine “Nero” potrebbe indurre i consumatori a credere che si tratti di uno “Champagne nero”, cosa non conforme al Disciplinare della Dop (che permette solo bianco e rosé), oppure che sia prodotto esclusivamente da Pinot Noir o da vitigni specifici come il siciliano “Nero d’Avola” o come l’autoctono laziale “Nero Buono”.
Il Tribunale dell’Unione ha ammesso a sostegno del Comité Champagne e dell’Inao, l’Organization for an international geographical indications network (Origin), che ha spiegato che “avrebbe preferito un risultato ancor più netto in merito alle restrizioni sulla registrazione delle Dop all’interno di un marchio”.